La legge sull’affidamento familiare, (Legge 184/1983 modificata dalla Legge 149/2001), riconosce il diritto di ogni bambino o ragazzo a crescere nella propria famiglia o nell’ambito di una famiglia affidataria, e se ciò non è possibile in una comunità di tipo familiare.
A chi serve
- Al bambino o al ragazzo, per un sostegno temporaneo in un ambiente affettivo, educativo e accogliente. Alla sua famiglia, come occasione per riorganizzare le proprie risorse e rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione delle funzioni affettive ed educative.
- Agli affidatari, per fare un’esperienza di apertura e accoglienza.
Chi può farlo
- Una famiglia con figli
- Una coppia
- Una persona singola
- Non ci sono limiti d’età